IL REFERTO MEDICO

Informativa di reato. Il medico deve informare l'autorità giudiziaria di fatti criminosi riscontrati nell'esercizio della professione.

Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

Il rapporto è l'atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.

Il referto. Riguarda specificamente il medico libero professionista, mentre al rapporto sono tenuti tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio; oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio, mentre il rapporto è obbligatorio per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perseguibili d'ufficio; il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita, non contemplata per il rapporto; il rapporto è atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto è atto di natura puramente informativa.

Omissione del referto. Art. 365 c.p. "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a lire un milione."

E' tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale o ausiliaria (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica, infermiere, ecc.) solo quando abbia effettuato una prestazione personale nei confronti di terzi quale l'assistenza, attività diagnostico-terapeutica, o l'opera, attività di tipo certificatoria.

Spetta al sanitario accertare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

1) Delitti contro la vita: l'omicidio volontario, colposo, preterintenzionale (art. 575, 584, 589 c.p.), l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), la morte conseguente ad altro delitto (art. 586 c.p.), la istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e l'infanticidio (art. 578 c.p.).

2) Delitti contro l'incolumità individuale: la lesione personale volontaria (art. 582) e che determini uno stato di malattia superiore a 20 giorni (sono dunque escluse le lesioni lievissime e la percossa); la lesione personale colposa grave o gravissima solo quando avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

3) Delitti contro l'incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongano al pericolo di epidemie, di intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti.

4) Delitti sessuali: la congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale, gli atti osceni e l'incesto sono sempre perseguibili d'ufficio; inoltre la violenza carnale, gli atti di libidine violenti, il ratto, la seduzione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge.

5) Delitti di aborto: l'aborto colposo, l'aborto conseguente a lesione personale dolosa, l'aborto di donna non consenziente, l'aborto di minore o di interdetta, l'aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto, il parto prematuro colposo e l'acceleramento preterintenzionale del parto.

6) Delitti di manomissione di cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo di cadavere.

7) Delitti contro la libertà individuale: il sequestro di persona. la violenza privata, la minaccia aggravata e l'incapacità procurata mediante violenza.

8) Delitti contro la famiglia: l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia.

Nel caso di morte sospetta , quando non sia possibile precisarne la causa è obbligo del medico informare l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti.

Esenzione dall'obbligo del referto. L'obbligo del referto vien meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, cpv), tale esonero sussiste solo nei confronti della persona assistita ed il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale. Altra causa di esenzione si ha se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384 c.p.).

Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.)

a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente;

b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza;

c) il medico può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito;

d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare;

e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.

Il rapporto. E' la denuncia da parte di medici che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, quando abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio (art. 361 e 362 c.p.).

La denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 n.c.p.p.). Il suo contenuto espone gli elementi essenziali del fatto ed indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e dei testimoni (art. 332 n.c.p.p.).

Referto

Rapporto

Esercente una professione sanitaria

Pubblico ufficiale

Incaricato di un pubblico servizio

Delitto perseguibile d'ufficio, conosciuto in seguito a prestazione professionale

Delitti o contravvenzioni perseguibili d'ufficio di cui "abbia notizia"

Esimente: esposizione a procedura penale per l'assistito

Nessun esimente

E' una segnalazione

E' un atto che fa fede fino a prova contraria

365 c.p. omissione di referto

Artt. 361, 362 c.p. omissione denuncia reato,

art. 378 c.p. favoreggiamento

Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria.

Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria.

1) delitti contro la vita;

2) delitti contro l'incolumità individuale;

3) delitti contro l'incolumità pubblica;

4) delitti sessuali nei casi previsti;

5) delitto di aborto;

6) delitto di manomissione di cadavere;

7) delitto contro la libertà;

8) delitto contro la famiglia.